Specie esotiche invasive di Rilevanza Unionale

Le specie di rilevanza unionale sono specie esotiche invasive i cui effetti negativi sull’ambiente e la biodiversità in ambito europeo sono così gravi da richiedere un intervento concertato degli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi del Regolamento UE 1143/14).

Per queste specie, sia ai sensi del Regolamento UE 1143/14 che del Decreto Legislativo n.230/17, sono previste una serie di divieti e obblighi di intervento.

Le specie esotiche invasive possono essere inserite nella lista di rilevanza unionale solo se se rispondono a tutti i seguenti criteri:

  • sono esotiche su tutto il territorio dell’Unione Europea;
  • sono in grado di insediarsi con una popolazione vitale e diffondersi sul territorio dell’Unione con gravi danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici e con la probabilità di arrecare danni alla salute umana e all’economia;
  • possono produrre un effetto negativo significativo sulla biodiversità e conseguenze negative sulla salute umana o l'economia, come evidenziato da una valutazione dei rischi eseguita secondo procedure standardizzate ( e obbligatoria ai sensi del Reg. UE 1143/14);
  • è dimostrato, in base alla valutazione dei rischi, che si rende necessario un intervento concertato a livello dell’Unione Europea per prevenirne l’introduzione, l’insediamento o la diffusione;
  • l’iscrizione in lista potrà prevenirne l’introduzione, ridurre al minimo o mitigare efficacemente gli effetti negativi.

La lista delle specie di rilevanza unionale è di natura dinamica ( è stata infatti adottata ufficialmente nel luglio 2016 e già aggiornata nel luglio 2017, nel luglio 2019 e nel luglio 2022) e attualmente si compone di 88 specie di cui 47 già presenti in Italia in ambiente naturale.

Tutte le specie in lista, sia ai sensi del Regolamento UE 1143/14 che del Decreto Legislativo n. 230/17, non possono essere:

  1. introdotte nel territorio nazionale o dell’Unione Europea;
  2. detenute anche in confinamento (tranne nei casi in cui avvenga nel contesto di misure di gestione o eradicazione);
  3. allevate o coltivate, anche in confinamento;
  4. trasportate (tranne nei casi in cui avvenga nel contesto di misure di gestione o eradicazione);
  5. vendute o immesse sul mercato;
  6. utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;
  7. poste in condizioni di riprodursi o crescere spontaneamente anche in confinamento;
  8. rilasciate nell’ambiente.

Sono previsti permessi ed autorizzazioni in deroga ad alcuni di questi divieti, in casi particolari.In nessun caso sono previste deroghe alla vendita o immissione sul mercato e al rilascio nell’ambiente.

Presso questa pagina è possibile consultare la Lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al Regolamento UE 1143/14, suddivise per gruppi e con l’indicazione della presenza in Italia.